La Visita Pastorale nel Diritto Canonico
R.D. Massimo Mancino
![]()
Il Concilio Vaticano II insegna che "i Vescovi, posti dallo Spirito Santo, succedono agli Apostoli come pastori delle anime e, insieme con il Sommo Pontefice e sotto la sua autorità, hanno la missione di perpetuare l’opera di Cristo, Pastore eterno, partecipi della sollecitudine per tutte le chiese, esercitano l’ufficio episcopale, ricevuto per mezzo della loro ordinazione episcopale, in tutto ciò che riguarda il magistero e il governo pastorale nelle porzioni del gregge del Signore, che sono state loro assegnate" (Christus Dominus, 2-3).
Uno dei modi concreti attraverso i quali i Vescovi adempiono questo ufficio di “continuare l’opera di Cristo esercitando il magistero e il governo pastorale” è proprio la visita pastorale alle comunità e istituzioni ecclesiali che fanno parte della porzione di “gregge del Signore” a loro affidato, la quale diventa “autentico tempo di grazia e momento speciale, anzi unico, in ordine all’incontro e al dialogo del Vescovo con i fedeli” (Esortazione apostolica Pastores gregis, n. 46).
Questa è, dunque, la prospettiva nella quale sia collocano i tratti giuridici di questo compito, così come vengono delineati nei canoni 396, 397 e 398 del Codice di Diritto Canonico. Questa normativa canonica richiede che il Vescovo diocesano faccia almeno ogni cinque anni e personalmente una visita a tutta la diocesi, aiutandosi – se lo ritiene opportuno – di alcuni accompagnatori che solitamente ricevono il titolo di “convisitatori”.
"La visita pastorale è una delle forme con le quali il Vescovo mantiene i contatti personali con il clero e con gli altri membri del popolo di Dio per conoscerli, esortarli alla fede e alla vita cristiana, per vedere con i propri occhi, nella loro concreta efficienza, le strutture e gli strumenti destinati al servizio pastorale" (Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, “Apostolorum successores”, n. 166).
La visita pastorale non è un’ispezione, un fatto burocratico o un insieme di celebrazioni. In essa il Vescovo esercita il suo ministero; visita il popolo che gli è affidato per incoraggiare, sostenere, richiamare, offrire nella sua persona l’immagine e la presenza di Gesù, vero pastore delle anime.
Di conseguenza la visita pastorale ha una duplice finalità: permettere al Vescovo di informarsi direttamente delle situazioni e delle circostanze concrete della diocesi e sostenere ed incoraggiare tutti i fedeli a compiere i propri doveri cristiani impegnandosi nel lavoro ecclesiale secondo la propria vocazione e condizione di vita.
Ci sono tre compiti che costituiscono la funzione pastorale del Vescovo, e che vengono pertanto messe in particolare evidenza durante la visita pastorale:
a) Il Vescovo è maestro della fede e annunciatore della Parola (munus docendi): essendo il primo responsabile dell’evangelizzazione e della catechesi, deve offrire la sua sensibilità e attenzione ai vari ambienti e mezzi per la diffusione del Vangelo.
b) Il Vescovo è santificatore del popolo cristiano (munus sanctificandi): occorre sottolineare la centralità della Liturgia nella vita della diocesi, specialmente della celebrazione eucaristica.
c) Il Vescovo è padre e pastore della diocesi (munus regendi): nel governo pastorale del Vescovo, si evidenzia il radicale spirito di servizio e di vigilanza sullo svolgimento della vita diocesana. In particolare, il governo del Vescovo esprime nel miglior modo possibile gli stessi tratti del Buon Pastore.
Il diritto canonico assegna alla visita pastorale quali scopi principali quelli di custodire la retta dottrina, proteggere le buone abitudini e correggere quelle cattive, incrementare la carità, la pietà e la disciplina tra il clero e tra i fedeli, dare impulso all’apostolato e predisporre tutto quello che sia ritenuto utile – a seconda delle circostanze concrete – per il bene della fede.
“La visita pastorale è una delle forme, collaudate dall’esperienza dei secoli, con cui il Vescovo mantiene contatti personali con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio. è occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli, è anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa. La visita gli consente inoltre di valutare l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per poter determinare meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica” (Direttorio, “Apostolorum successores”, n. 221).
In questa stessa linea, l’esortazione apostolica Pastores gregis chiede al Vescovo di privilegiare l’incontro con le persone, cominciando dal parroco e dagli altri sacerdoti dediti alla cura pastorale dei fedeli, dedicando anche tempo sufficiente per aver un diretto contatto con le persone povere, con gli anziani e con gli ammalati. In questo modo la visita pastorale diventa “un segno della presenza del Signore che visita il suo popolo nella pace”, giacché è l’occasione nella quale il Vescovo “esercita più da vicino per il suo popolo il ministero della parola, della santificazione e della guida pastorale, entrando a più diretto contatto con le ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della gente e potendo rivolgere a tutti un invito alla speranza” (Pastores gregis, 46).
“Alla visita pastorale sono soggetti “le persone, istituzioni cattoliche, cose e luoghi sacri che si trovino entro l’ambito della diocesi” [Cfr. Codex Iuris Canonici, cann. 397 § 1; 259 § 2 (circa la frequenza della visita al seminario); 305 § 1 (sulla visita alle associazioni); 683 § 1 (sulla visita alle opere dei Religiosi); 806 (circa la visita alle scuole cattoliche)]; compresi i monasteri autonomi e le case degli Istituti religiosi di diritto diocesano e tenute presenti le limitazioni di esercizio poste dalla norma canonica per quanto attiene alle chiese ed oratori di quelli di diritto pontificio” [Cfr. Codex Iuris Canonici, cann. 397 § 2; 615; 628 § 2; 637 e 683] (Direttorio, “Apostolorum successores”, n. 221).
Benché ogni istituzione ecclesiale sia importante nella vita della diocesi, è senza dubbio la visita pastorale alla parrocchia, “Chiesa presente tra le case degli uomini”, quella che consente al Vescovo di ravvivare le energie degli operai del Vangelo e di valutare l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale.
Per questa ragione il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, al n. 222, traccia particolareggiatamente le modalità della visita pastorale alle parrocchie, chiedendo che – secondo le possibilità di tempo e di luogo – il Vescovo celebri la Messa e predichi la Parola di Dio; conferisca solennemente il sacramento della Confermazione, possibilmente durante la Messa; incontri il parroco e gli altri chierici che aiutano nella parrocchia; si riunisca con il Consiglio pastorale, e dove questo non esistesse, con i fedeli che collaborano nei diversi apostolati e con le associazioni di fedeli; si incontri con il Consiglio per gli affari economici; abbia un incontro con i bambini, i ragazzi e i giovani che percorrono l’itinerario catechistico; visiti le scuole e altre opere e istituzioni cattoliche dipendenti dalla parrocchia; visiti, nel limite del possibile, alcuni malati della parrocchia.
Similmente si sottolinea l’importanza dell’esame della amministrazione e conservazione dei beni parrocchiali, potendo però lasciare alcuni aspetti di questo compito ai chierici che lo accompagnano nella visita pastorale.
Nella visita non si deve tralasciare, infine, l’esame della amministrazione e conservazione della parrocchia: luoghi sacri e ornamenti liturgici, libri parrocchiali e altri beni. Tuttavia, alcuni aspetti di questo compito potranno essere lasciati ai vicari foranei o ad altri chierici idonei, nei giorni precedenti o successivi alla visita, cosicché il Vescovo possa dedicare il tempo della visita soprattutto agli incontri personali, come compete al suo ufficio di Pastore (Direttorio, “Apostolorum successores”, n. 222).
Il Direttorio suggerisce che la visita pastorale sia convenientemente preparata, tanto negli aspetti tecnici quanto spirituali (n. 223) per rendere possibile un fruttuoso contatto con i fedeli – anche i lontani dalla pratica religiosa – e per adottare i provvedimenti più adeguati e opportuni in riferimento alle situazioni concrete di vita delle comunità visitate. La visita pastorale, programmata con il dovuto anticipo, richiede un’adeguata preparazione dei fedeli, mediante speciali cicli di conferenze e prediche su temi relativi alla natura della Chiesa, alla comunione gerarchica e all’episcopato, ecc. Si potranno anche pubblicare opuscoli e utilizzare altri mezzi di comunicazione sociale. Per mettere in risalto l’aspetto spirituale e apostolico, la visita può essere preceduta da un corso di missioni popolari, che raggiunga tutte le categorie sociali e tutte le persone, anche quelle lontane dalla pratica religiosa.
Il Vescovo deve anche prepararsi in modo adeguato ad effettuare la visita, informandosi in precedenza sulla situazione socio-religiosa della parrocchia: tali dati potranno rivelarsi utili a lui e agli uffici diocesani interessati, per avere un quadro reale dello stato delle comunità e adottare gli opportuni provvedimenti (Direttorio, “Apostolorum successores”, n. 223).
Nello svolgere questo compito, il Vescovo è invitato ad agire con spirito paterno e nell’osservanza delle prescrizioni del diritto (Direttorio, 224-225), in modo di manifestarsi quale principio e fondamento visibile dell’unità nella Chiesa particolare, riflettendo l’immagine di Gesù Cristo, che “ha visitato e redento il suo popolo” (Lc. 1, 68).
Finalmente, la conclusione della visita pastorale deve rinnovare l’impegno di vita cristiana nella comunità visitata.
Conclusa la visita pastorale alle parrocchie, è opportuno che il Vescovo rediga un documento che testimoni la avvenuta visita per ciascuna parrocchia, dove ricordi la visita svolta, apprezzi gli impegni pastorali e stabilisca quei punti per un cammino più impegnato della comunità, senza tralasciare di far presente lo stato dell’edilizia di culto, delle opere pastorali e di altre eventuali istituzioni pastorali (Direttorio, “Apostolorum successores”, n. 225).
In sintesi, possiamo dire che le disposizioni del diritto canonico mirano ad assicurare che la visita pastorale sia veramente un’occasione per fare una riflessione ed una verifica sulla situazione delle comunità parrocchiali. È da auspicarsi che questo specifico scopo non dia luogo alla scontentezza o all’insoddisfazione; il lavoro della visita pastorale deve servire per rafforzare con fiducia la vita della comunità ecclesiale alla quale si appartiene. Quindi non occorre soffermarsi tanto sulle cose che non vanno nell’attività parrocchiale o nella vita diocesana, quanto sui doni di Dio e sulle potenzialità da sviluppare, giacché l’obbiettivo principale è quello di dare un impulso nuovo alla evangelizzazione, facendo in modo che questa divenga dimensione normale e permanente della vita cristiana.
Inoltre, il diritto canonico intende garantire che la visita pastorale promuova effettivamente la corresponsabilità, suscitando buona disposizione alla ministerialità e rinnovando gli organismi di partecipazione, primo fra tutti il consiglio pastorale parrocchiale.
Per tutto ciò che abbiamo considerato fin qui possiamo ben dire che la normativa canonica dispone con criterio d’ordine ciò che è essenziale e necessario perché si avveri la Parola del Signore:
«Vi visiterò e realizzerò per voi la mia buona promessa (…). Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza» (Ger 29, 10-11).